Modello Contratto di Leasing Strumentale

In questa pagina si trova un modello di contratto di leasing finanziario di beni strumentali da utilizzare come bozza per la redazione di un contratto di questo tipo.

CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO DI BENI STRUMENTALI ALL’ ATTIVITA’ DI IMPRESA
Con il presente contratto la banca/la società … , iscritta nel R.I. il … a … e con sede legale in … , alla … , P. IVA … (di seguito Concedente)

E

il/la Sig./Sig.ra/la società … , nato/a/iscritta nel R.I. il … a … e residente/con sede legale in … , alla … , P. IVA … (di seguito Utilizzatore)

convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

– che il Fornitore è proprietario dei seguenti beni mobili registrati/non registrati/ immobili così meglio descritti: … (di seguito i beni);

– che il Concedente ha acquistato la proprietà dei beni del Fornitore con atto del … in base alle istruzioni ricevute dall’Utilizzatore in cambio del pagamento del prezzo pari ad € … + I.V.A.;

– che l’Utilizzatore intende acquistare dal Concedente la disponibilità dei beni sopra indicati in quanto strumentali all’esercizio dell’attività di impresa;

– che il corrispettivo dovuto dal Concedente al Fornitore per l’acquisto dei beni è pari ad € … ;

– che l’Utilizzatore ha corrisposto al Concedente all’atto della sottoscrizione del presente contratto la somma di € … ;

– che l’Utilizzatore dovrà corrispondere al Concedente numero … canoni mensili dell’ammontare di € … + I.V.A. a decorrere dal … , fino alla data del … per un importo complessivo di € … + I.V.A. con le seguenti modalità di pagamento: … ;

– che l’Utilizzatore dovrà corrispondere al Concedente il tasso di interesse nella misura del … %;

– che alla scadenza della data del … l’Utilizzatore potrà acquistare la proprietà del bene pagando il prezzo (“maxicanone”) di € … + I.V.A.:

tutto ciò premesso è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 1 SCELTA DEI BENI E LORO ORDINAZIONE AI FORNITORI

1.1 Il Concedente si impegna ad appositamente acquistare, su richiesta dell’Utilizzatore, i beni e/o le attrezzature (di seguito denominati “i beni”) descritti in Premessa, emettendo nei confronti del Fornitore separati ordini di acquisto, in conformità alle indicazioni dell’Utilizzatore, il quale garantisce, per gli effetti di cui all’art. 1381 c.c., l’accettazione ed il corretto e puntuale adempimento di ciascuno di tali ordini da parte sia del Fornitore che di eventuali suoi incaricati;

1.2 In attuazione di quanto sopra l’Utilizzatore dà la propria espressa autorizzazione all’emissione da parte del Concedente degli eventuali ordini di pagamento di cui sopra, in conformità ai dati relativi ai beni indicati in Premessa ed alle Condizioni Generali di Acquisto predisposte dal Concedente che l’Utilizzatore dichiara di espressamente approvare;

1.3 L’Utilizzatore garantisce inoltre, per ogni singolo bene, la congruità del prezzo di acquisto fissato con il rispettivo Fornitore;

1.4 L’Utilizzatore conferma, agli effetti anche dell’art. 1338 c.c., di avere verificato che ogni singolo bene è rispondente alle vigenti prescrizioni antinfortunistiche ed antinquinamento, nonché alle disposizioni delle direttive UE emanate in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro e garantisce il rilascio da parte di ciascun Fabbricante e/o Fornitore di ogni certificazione ed altro documento previsto sia dalla legge nazionale, sia dalle richiamate direttive UE, sia comunque dall’Ordine emesso nei confronti Fornitore. In particolare l’Utilizzatore garantisce il rilascio da parte di ciascun Fabbricante e/o Fornitore delle omologazioni, ovvero delle certificazioni UE emesse da organismo notificato, o dalle autocertificazioni di conformità UE, che siano previste per ogni bene fornito, nonché di ogni altro documento richiesto dal Concedente, ivi compreso il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana e l’apposizione su ogni benne della marcatura UE, prendendo atto che in mancanza della predetta documentazione di cui sopra la consegna del bene da parte del Fornitore all’Utilizzatore sarò da considerarsi priva di effetti nei confronti del Concedente, con facoltà per il Concedente di risolvere il presente contratto nei modi e nei termini previste dagli artt. 14 e 15, ovvero comunque, qualora ne derivi l’invalidità del contratto, di rivalersi nei confronti dell’Utilizzatore, secondo quanto previsto dal successivo art. 3, comma 8.

1.5 Il Concedente avrà altresì facoltà di risolvere il presente contratto nei modi e termini di cui agli artt. 14 e 15 delle Condizioni Generali nel caso in cui il Fornitore e/o l’Utilizzatore, ometta di far pervenire al Concedente la medesima, all’atto della presa in consegna da parte dell’Utilizzatore, il duplicato della documentazione di cui sopra e l’Utilizzatore non conformi l’avvenuta apposizione sul bene della marcatura UE ove per esso prevista.

ART. 2 ACCOLLO DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE

2.1 L’Utilizzatore si impegna inderogabilmente a ricevere il bene per la durata di seguito indicata, accollandosi, sia nei confronti del Concedente, che dei terzi, ogni rischio , onere e responsabilità connessi a tale bene, proprietà, detenzione, impiego e custodia dello stesso, anche per gli eventi derivanti da causa antecedente la stipulazione del contratto, caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto del Fornitore o di terzi, loro inadempienza o insolvenza, provvedimento della Pubblica Autorità ecc., a partire dal momento in cui i rischi cesseranno di fare carico al Fornitore.

2.2 L’Utilizzatore non potrà pertanto imputare alcuna responsabilità al Concedente, né potrà recedere anticipatamente dal rapporto o comunque liberarsi dalle obbligazioni assunte, e segnatamente da quelle di effettuare il pagamento del canone nella misura ed alle scadenze stabilite, neanche in caso di mancata o ritardata consegna del bene, di perdita, distruzione o sottrazione, totale o parziale, inutilizzabilità temporanea o definitiva, a qualsiasi causa dovute, anche per vizi palesi od occulti, sia originari che sopravvenuti, mancanza delle qualità richieste, mancata omologazione e non rispondenza del bene, violazione dei diritti di privativa industriale, sequestro, requisizioni, revocatoria e similari. In tutte le ipotesi ora indicate ed in quelle similari ed analoghe, come per i sinistri che dovessero colpire il bene oppure vengano ad essere causati da questo a persona o cose dell’Utilizzatore o di terzi, anche se a lui non imputabili, l’Utilizzatore sarà inoltre responsabile per i danni subiti dal Concedente, e sarà tenuto a manlevare ed indennizzare quest’ultimo per ogni esborso che questo dovesse sostenere, anche a titolo di responsabilità obiettiva o di sanzione amministrativa o penale.

2.3 La responsabilità gravante sull’Utilizzatore ai sensi della presente clausola permarrà anche in caso di danno per il quale sia prevista o sussista una copertura assicurativa, nonché oltre i limiti della stessa.

2.4 In caso di legittimo rifiuto alla presa in consegna dei beni da parte dell’Utilizzatore, così come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla consegna come previsto nell’ordine, il presente contratto di locazione finanziaria si intenderà privo di ogni effetto con completo esonero per il Concedente e con l’obbligo, a carico dell’Utilizzatore, di retrocedere ogni importo nel frattempo liquidato al Fornitore, oltre interessi di mora nella misura indicata all’art. 5.

ART. 3 PRESA IN CONSEGNA DEI BENI E RELATIVI VERBALI DI CONSTATAZIONE

3.1 Ciascun bene verrà consegnato all’Utilizzatore direttamente dal Fornitore.

3.2 La regolarità della consegna e dell’installazione dei singoli beni da parte di ciascun Fornitore sarà curata dall’Utilizzatore, che si impegna a conseguirle, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, anche nell’interesse del Concedente, nel termine ed alle condizioni previste dall’ordine di acquisto emesso dalla stessa, su indicazione dell’Utilizzatore.

3.3 Nel termine massimo di otto giorni dalla consegna di ogni singolo bene, l’Utilizzatore dovrà verificarne il buono stato, nonché la sua conformità all’Ordine eventuale, L’Utilizzatore, assumendone la responsabilità, dovrà altresì verificare, nello stesso termine, la completa rispondenza del bene sia alle norme di legge che alle prescrizioni delle direttive UE in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, accertando che lo stesso sia corredato sia di ogni certificazione o altro documento prescritto per legge o per disposizioni emanate dalla UE, quali in particolare, a seconda di quanto previsto dalle richiamate norme per ogni tipo di bene, il certificato di omologazione, ovvero il certificato UE, rilasciato da organismo notificato o la dichiarazione di conformità UE, sia del manuale di istruzioni redatto in italiano, sia della marcatura UE apposta sul bene stesso sia, infine, di ogni altra documentazione eventualmente richiesta dal Concedente al Fornitore.

3.4 L’Utilizzatore dovrà altresì certificare l’accettazione di ogni singolo bene inviando al Concedente un apposito verbale di constatazione e presa in consegna, debitamente sottoscritto e nel cui contesto dovranno essere espressamente indicati tutti i certificati di omologazione e/o conformità UE che accompagnano il bene stesso. Tale verbale dovrà essere trasmesso dall’Utilizzatore al Concedente unitamente ad un duplicato di tutti gli eventuali certificati di omologazione e/o di conformità UE di cui sopra, nonché di ogni altro documento previsto per il bene o richiesto dal Concedente al fornitore.

3.5 Fermo restando quanto disposto dal precedente art. n. 2, l’Utilizzatore, nel caso in cui intenda rifiutare la consegna di uno o più beni, in seguito a loro gravi vizi o difetti di funzionamento, ovvero per altre inadempienze dei relativi Fornitori, sarà tenuto tassativamente a comunicare le proprie riserva ai Fornitori interessati, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dandone contemporanea notizia con le stesse forme al Concedente. L’Utilizzatore sarà altresì tenuto ad immediatamente promuovere, nei confronti dei Fornitori interessati, un accertamento tecnico preventivo e ad assumere ogni altra iniziativa, anche di carattere giudiziale, per la tutela degli interessi del Concedente.

3.6 Nei rapporti tra le parti la consegna si intenderà in ogni caso accettata senza riserve dall’Utilizzatore, per i beni che al momento dell’invio da parte sua della proposta di contratto al Concedente risultino essere stati consegnati dai rispettivi Fornitori all’Utilizzatore medesimo, nonché per quelli per i quali l’Utilizzatore ometta di ottemperare agli adempimenti previsti ai precedenti paragrafi di questa clausola, fatta salva in quest’ultima ipotesi la facoltà del Concedente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti delle successivi artt. 14 e 15.

3.7 L’uso del bene da parte dell’Utilizzatore si intenderà comunque iniziato il primo giorno in cui il medesimo avrà ricevuto e preso in consegna il bene nei modi e nei termini sopra indicati.

Nel caso in cui il leasing abbia per oggetto più beni o gruppi di beni con consegna non contestuale, il contratto avrà la durata di seguito indicata e decorrerà dalla data della consegna di ciascun bene o gruppo di beni. È facoltà del Concedente considerare ciascun bene o gruppo di bene come oggetto di un autonomo contratto di leasing regolato dalle Condizioni Generali di contratto. In tale ipotesi il Concedente comunicherà all’Utilizzatore la volontà di avvalersi di tale facoltà mediante l’invio della fattura relativa al primo canone e l’obbligo dell’Utilizzatore al pagamento dei canoni successivi al canone alla firma o maxicanone, decorrerà dalle rispettive date di consegna.

3.8 In ogni caso è fatto espresso divieto all’Utilizzatore di accettare, da parte del Fornitore, la consegna di beni che non risultino conformi alla normativa vigente, e/o alle prescrizioni delle direttive UE in materia antinfortunistica ed antinquinamento, nonché non risultino corredati dal certificato di omologazione o di conformità UE rilasciato da organismo notificato ovvero di autocertificazione di conformità UE rilasciata dal Fabbricante e/o Fornitore, così come di ogni altro documento che sia previsto per legge o per disposizione UE, ivi compresi il libretto di istruzioni redatto in lingua italiana e la regolare marcatura UE, nonché ogni altro documento eventualmente richiesto dal Concedente al Fornitore. Qualora per effetto della violazione di tale divieto da parte dell’Utilizzatore dovessero derivare la nullità o l’inefficacia del contratto ovvero, comunque, altro pregiudizio a carico del Concedente, l’Utilizzatore risponderà nei confronti del medesimo, ai sensi dell’art. 1338 c.c., di ogni danno da esso subito.

ART. 4. FACOLTÀ DI AZIONE DELL’UTILIZZATORE

4.1 Per quanto sopra previsto e fermo restando che non potranno essere imputate al Concedente eventuali limitazioni e/o esoneri di responsabilità dei Fornitori o di terzi, è conferita la facoltà all’Utilizzatore, senza pregiudizio degli impegni da lui assunti verso il Concedente, né del diritto di proprietà di questa sul bene, di avanzare direttamente riserve ed eccezioni nei confronti dei Fornitori o di chi altri di ragione, a propria cura e spese, assumendosene ogni responsabilità e conseguenza.

4.2 All’Utilizzatore è altresì conferita la facoltà di proporre reclami ed azioni anche in via giudiziaria, riservata in ogni caso al Concedente la facoltà di intervento in causa o di proporre azione autonoma.

ART. 5. CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA – MODALITÀ DI PAGAMENTO – INTERESSI DI MORA

5.1 Il canone complessivamente dovuto dall’Utilizzatore al Concedente ed il prezzo fissato per l’opzione di cui alla successivo art. n. 13, comma 3, sono determinati in proporzione ai costi totali che risulteranno essere stati sostenuti a consuntivo dal Concedente per l’acquisto dei beni, anche per effetto di revisione dei prezzi, oscillazione dei cambi, oneri e dazi doganali, commissioni di qualsiasi natura, competenze degli spedizionieri, accessori di qualsiasi tipo, rapportati ad un parametro percentuale calcolato in funzione dei costi di acquisto definitivamente sostenuti dal Concedente, nonché dalla periodicità dei versamenti come indicati in Premessa.

5.2 Il primo versamento che l’Utilizzatore abbia effettuato in via anticipata all’atto dell’invio della sua domanda/proposta di contratto al Concedente si intenderà corrisposto a titolo di deposito cauzionale infruttifero, sino al momento in cui il Concedente abbia manifestato, anche tacitamente, la propria accettazione di tale proposta e verrò poi imputato in parte a copertura delle spese di contratto per l’importo all’uopo indicato in Premessa e, per la restante part, a copertura del versamento dovuto dall’Utilizzatore contestualmente alla sottoscrizione del contratto così come determinato in Premessa.

5.3 Ognuno degli altri versamenti che si renderanno dovuti al Concedente, in conformità a quanto previsto in Premessa, sarà effettuato periodicamente, a partire dalla data in cui avrà inizio, ai sensi dell’art. 3, l’uso del bene da parte dell’utilizzatore.

5.4 In aggiunta al corrispettivo pattuito in Premessa, l’Utilizzatore sarà tenuto, a compenso degli oneri preliminari sostenuti dal Concedente, a corrispondere allo stesso un canone di prelocazione finanziaria, il cui ammontare verrà mensilmente calcolato nella misura del … % su tutte le somme che, in eccedenza rispetto all’importo versato dall’Utilizzatore insieme all’invio della proposta di contratto, il Concedente stesso dovesse pagare ai Fornitori o a terzi in via anticipata rispetto alla data per l’inizio dell’uso del bene da parte dell’Utilizzatore così come fissato all’art. 3.

5.5 Salvo diverso accordo scritto delle parti, il compenso degli oneri di prelocazione finanziaria di cui al precedente comma verrà calcolato, per ciascun bene, a partire dalla data dei rispettivi pagamenti effettuati dal Concedente ai Fornitori, sino alla data in cui avrà inizio, ai sensi dell’art. 3, l’uso del bene da parte dell’utilizzatore.

5.6 Il compenso degli oneri di prelocazione finanziaria di cui ai precedenti commi dovrà essere corrisposto dall’Utilizzatore al Concedente in una o più soluzioni, in conformità alla richiesta medesima, entro … giorni dalla richiesta stessa, salva la facoltà del Concedente di imputare il corrispondente importo tra le componenti dei costi sostenuti per l’acquisto del bene.

5.7 L’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al Concedente un canone di prelocazione finanziaria, da calcolarsi nella misura e con i criteri di cui al comma 4 del presente articolo, anche nel caso in cui, in conformità alle istruzioni impartite dall’Utilizzatore, il Concedente abbia pattuito, con uno o più Fornitori, il pagamento differito del prezzo della rispettiva fornitura e l’Utilizzatore provveda, per qualsiasi causa o motivo, anche a lui non imputabile, alla sottoscrizione del relativo verbale di constatazione o presa in consegna in data successiva a quella di inizio del computo del termine di dilazione pattuito per il pagamento di detta fornitura. In questa ipotesi il compenso degli oneri di prelocazione finanziaria verrà calcolato per ogni bene a decorrere dalla data convenuta dal Concedente con il rispettivo Fornitore per l’inizio del computo del termine di dilazione del pagamento del relativo prezzo fino alla data di sottoscrizione del corrispondente verbale di constatazione e presa in consegna da parte dell’Utilizzatore e verrà anch’esso corrisposto dall’Utilizzatore al Concedente nei termini e con le modalità previste dal precedente comma 6 del presente articolo.

5.8 Il pagamento di ogni somma dovuta dall’Utilizzatore al Concedente, a titolo di canone o per qualsiasi altro titolo, dovrà essere effettuato, alle date di rispettiva scadenza, con le modalità che il Concedente riterrò di adottare ed al domicilio della stessa oppure presso qualsiasi altro Ente da questo indicato.

5.9 I pagamenti la cui scadenza coincida con un giorno non lavorativo dovranno essere effettuati all’ultimo giorno lavorativo bancario antecedente.

5.10 Le spese di incasso saranno a carico dell’Utilizzatore.

5.11 L’Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta al Concedente, tanto a titolo di canoni, quanto per qualsiasi altro titolo, ivi comprese anche le somme dovute in conseguenza dell’anticipata risoluzione totale o parziale del contratto ovvero di scioglimento dello stesso per mutuo consenso o di recesso dell’Utilizzatore ai sensi del successivo art. 18, sarà tenuto, senza necessità di costituzione in mora, a corrispondere gli interessi moratori nella misura del … % e, comunque, entro i limiti di cui alla legge n. 108/1996;

5.12 Qualsiasi pagamento dell’Utilizzatore verrà imputato in primo luogo agli interessi ed alle spese e successivamente alle somme dovute a titolo di canone, iniziando da quelle scadute da maggior tempo.

5.13 Le contestazioni che fossero avanzate dall’Utilizzatore o dovessero comunque sorgere anche nei confronti di uno o più Fornitori o di terzi, non legittimeranno l’Utilizzatore a sospendere il puntuale pagamento del canone dovuto per ogni singolo bene nella misura e nei tempi pattuiti.

5.14 Le spese legali anche stragiudiziali sono a carico esclusivo dell’Utilizzatore inadempiente, così come le spese e/o le commissioni relative ad eventuali interventi da parte di esattori incaricati dal Concedente al recupero dei crediti in misura on superiore a quella prevista dall’art. 18. Gli importi a tale titolo anticipati dal Concedente saranno immediatamente rimborsati dall’Utilizzatore a semplice richiesta.

ART. 6. ASSICURAZIONE

6.1 L’Utilizzatore, per tutta la durata del rapporto e comunque fino alla riconsegna o all’acquisto da parte sua del bene, è tenuto ad assicurarlo a propria cura e spese per l’intero suo costo effettivo, con apposite polizze, che dovranno essere vincolate a favore del Concedente, contro tutti i rischi ivi compresi:

a) ogni rischio di trasporto, carico e scarico, dal luogo di consegna al luogo di installazione;

b) danni parziali o totali al bene con;

c) responsabilità civile verso terzi da circolazione, compresi i terzi trasportati, con massimale unico non inferiore ai minimi di legge;

d) responsabilità civile da esercizio, anche se non prevista dalla legge, con massimale unico non inferiore ai minimi di legge quando i beni dedotti in contratto sono rappresentati da macchine operatrici semoventi.

6.2 Ogni polizza di assicurazione, di cui deve essere trasmesso duplicato al Concedente tempestivamente e, comunque, non oltre la sottoscrizione da parte dell’Utilizzatore del verbale di presa in consegna prevista dall’art. 3, all’atto della sottoscrizione della domanda/proposta di contratto, dovrà essere espressamente vincolata a favore del Concedente o di chi da questo indicato, fermo restando che i premi e tutti gli oneri del contratto di assicurazione saranno a carico dell’Utilizzatore, mentre i rispettivi diritti saranno di spettanza del Concedente o di chi da questo designato;

6.3 Nel caso di inadempimento a tale obbligo, ovvero qualora l’Utilizzatore non abbia provveduto a trasmettere al Concedente copia della polizza assicurativa stipulata con la compagnia di propria scelta, il Concedente ha la facoltà di provvedere autonomamente ad assicurare il bene, previo un sollecito scritto, addebitando conseguentemente all’Utilizzatore il relativo premio in via di rivalsa, senza ulteriore avviso;

6.4 Ogni polizza dovrà altresì contenere l’impegno della compagnia di assicurazione a notificare tempestivamente al Concedente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato rinnovo della polizza nonché l’eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione fino a quanto non siano trascorsi … giorni dalla data del recapito della raccomandata di cui sopra al Concedente.

6.5 Nel caso in cui un bene risulti scoperto di assicurazione o non vengano pagati tempestivamente i relativi premi, il Concedente impregiudicato quanto previsto dall’art. 12, potrà provvedere alla copertura assicurativa ed al pagamento dei premi, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Utilizzatore.

6.6 In ogni caso, il Concedente non assume obblighi o responsabilità di sorta per gli eventuali rischi non coperti o soltanto parzialmente coperti dall’assicurazione.

6.7 In caso di sinistro l’Utilizzatore sarà comunque responsabile nei confronti del Concedente per l’intero risarcimento del danno da questo subito, mentre le somme che verranno corrisposte dalla compagnia assicurativa al Concedente a titolo di indennità verranno da questo trasferite all’Utilizzatore solo dopo che lo stesso abbia provveduto, a sua volta ed a sue esclusive spese, alle necessarie riparazioni ed ai necessari risarcimenti, ovvero verranno imputate a semplice decurtazione del risarcimento dei danni dovuto dall’Utilizzatore al Concedente stesso, ai sensi dell’art. 16, nel caso in cui sia stato risolto.

ART. 7 PRESCRIZIONI SULL’USO DEI BENI – MANUTENZIONE

7.1 L’Utilizzatore per l’intera durata del rapporto sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, agli effetti anche dell’art. 1338 c.c., ed a proprie spese, con esonero del Concedente da ogni relativo onere o rischio, a:

a) curare l’ottenimento di tutti i permessi, omologhe e certificazioni, che fossero connessi alla proprietà, all’impiego o comunque detenzione di ogni singolo bene, nonché provvedere al compimento di tutte le relative pratiche amministrative ed al pagamento di eventuali tasse di proprietà o possesso, sia ripetitive che “una tantum”;

b) curare la regolarità di tutti i documenti di immatricolazione e circolazione di ogni bene assoggettato ad immatricolazione ed iscrizione al P.R.A. o similari, nonché il loro tempestivo aggiornamento, qualora lo stesso si renda necessario per vicende che riguardano l’Utilizzatore;

c) servirsi di ogni bene con la diligenza del buon padre di famiglia, adibendoli ai soli usi consentiti dalle eventuali licenze ed autorizzazioni di cui siano dotati, nonché osservare le leggi e le disposizioni, anche locali, che regolano il loro impiego;

d) astenersi dall’utilizzo di ogni bene qualora lo stesso non sia correlato da tutte le certificazioni ed altri documenti previsti per legge o per prescrizione delle direttive UE in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, quali il certificato di omologazione, la certificazione UE rilasciata da organismo notificato, la dichiarazione di conformità UE, il manuale di istruzioni redatto in italiano, l’apposizione sul bene della marcatura UE ed ogni altro documento indicato nell’ordine che il Concedente abbia eventualmente emesso nei confronti del Fornitore, nonché nel caso in cui l’Utilizzatore non abbia ottemperato ad ogni altra disposizione di legge con particolare riguardo alle norme in materia di antinquinamento ed a quelle sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;

e) sottoporre ogni bene alle verifiche, ispezioni, controlli, anche periodici e revisioni che fossero disposti per legge o per provvedimento della Pubblica amministrazione;

f) custodire, conservare e/o ricoverare ogni bene in locali idonei, nel luogo di utilizzazione indicato e non mutare tale luogo senza il preventivo consenso scritto del Concedente;

g) non cedere a terzi il godimento e l’uso, anche parziale o temporaneo, di alcun bene, non sublocarli senza il preventivo consenso scritto del Concedente, ovvero non alienarli, darli in pegno o altrimenti distrarli o modificarli, non farli partecipare, ove si tratti di veicoli, a competizioni di alcun genere, né costituire o consentire sugli stessi ragioni di privilegio, vincolo o possesso, neppure in parte, a favore di terzi;

h) provvedere, a sua cura di spese, a tutte le necessarie manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie e di rimessa in pristino, se occorrenti, nonché alle integrazioni e sostituzioni che fossero richieste da organi amministrativi o da disposizioni di legge o di regolamento, fermo restando che i miglioramenti e le eventuali addizioni apportate ad ogni bene, anche se autorizzati dal Concedente, resteranno acquisiti alla stessa senza indennizzo in favore dell’Utilizzatore, il quale non potrà neppure compensare i miglioramenti apportati con gli eventuali danni eccedenti il normale deterioramento per l’uso. In ogni caso all’Utilizzatore è fatto espresso divieto di eseguire interventi sul bene che, modificandone anche parzialmente la destinazione d’uso o le potenzialità, rendano necessario procedere ad un’ulteriore verifica di conformità dello stesso e al rilascio di una nuova certificazione UE;

i) effettuare tempestivamente ai singoli Fornitori o a chiunque altro di ragione, anche nell’interesse e per conto del Concedente, e dandone notizia alla medesima, tutte le denunce e notifiche che si rendessero necessarie per i vizi di funzionamento o di costruzione di ogni bene, ovvero per qualsiasi fatto pregiudizievole che colpisse gli stessi, nonché promuovere i relativi accertamenti i tecnici preventivi ed assumere ogni altra opportuna iniziativa, anche in sede giudiziale, restando tuttavia sempre in facoltà del Concedente di curare direttamente gli adempimenti di cui sopra, senza che l’esercizio di questa facoltà faccia venire meno la responsabilità dell’Utilizzatore, né qualunque altro obbligo a suo carico derivante dal contratto, ivi compreso quello di provvedere al regolare pagamento del canone convenuto.

7.2 L’Utilizzatore potrà eseguire, nel corso della locazione finanziaria, a sua cura e spese, tutte le modifiche ed innovazioni ai beni che riterrà opportune, a condizione che esse siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Concedente e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie, e purché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione degli infortuni. Ferma restando la obbligatorietà della autorizzazione da parte del Concedente, si conviene fin da ora che, in ogni caso, modifiche, migliorie ed innovazioni apportate ai beni non daranno diritto ad alcuna indennità né a riduzioni dei corrispettivi pattuiti a favore dell’Utilizzatore anche qualora ritenute dal Concedente stesso, fatta comunque salva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino, totale o parziale, dei beni a cura ed a spese dell’Utilizzatore.

ART. 8. CONTRAVVENZIONI – VERIFICHE DEL VEICOLO E COMUNICAZIONI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL’UTILIZZATORE

8.1 Le contravvenzioni per le eventuali infrazioni alle norme di legge dovranno essere pagate direttamente dall’Utilizzatore, ovvero essere rimborsate dal medesimo al Concedente nel caso in cui questo ne abbia anticipato il pagamento ancorché il relativo provvedimento sia stato notificato al Concedente successivamente alla scadenza del contratto.

8.2 L’Utilizzatore, avendo comunque l’onere di farsi parte diligente per il pagamento delle contravvenzioni e di ogni altro adempimento relativo, non potrà imputare alcuna responsabilità al Concedente per mancato o ritardato pagamento delle stesse, o per oblazione che per suo insindacabile giudizio il Concedente abbia ritenuto di effettuare, neppure con riguardo a loro eventuali supplementi o maggiorazioni;

8.3 Il Concedente nel corso del rapporto avrà altresì facoltà, in qualsiasi momento, di procedere a mezzo dei suoi incaricati o delegati alla verifica dello stato d’uso di conservazione del veicolo ed è a tal fine autorizzato fin da ora ad accedere nei locali dell’Utilizzatore.

8.4 L’Utilizzatore si obbliga anche ad informare il Concedente, ogni volta che questo ne faccia richiesta, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed a fornire tutta la documentazione e le notizia occorrenti per una completa valutazione della stessa.

ART. 9. NORME IN CASO DI SINISTRO.

L’Utilizzatore dovrà fare denuncia al Concedente di qualsiasi danneggiamento, deterioramento, distruzione, perdita o sottrazione, o di qualsiasi altro analogo fatto concernente i beni oggetto del contratto, come pure di ogni danno provocato dai medesimi ai terzi, entro … a mezzo telex o telegramma, facendo seguire al più preso la comunicazione scritta con la descrizione dei danni e delle modalità in cui è avvenuto il sinistro. Se i beni sono stati assicurati dall’Utilizzatore, questi deve inviare tempestivamente comunicazione scritta anche alla compagnia di assicurazioni, rimettendone copia al Concedente.

Nel caso di danno causato da incendio, furto e/o rapina, l’Utilizzatore si impegna, esonerando il Concedente da ogni responsabilità, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria specificando che i beni sono di proprietà del Concedente, rimettendone copia allo stesso.

L’Utilizzatore si impegna altresì a compiere tutti gli atti possibili per la limitazione del danno, per la tutela e la salvaguardia dei diritti della compagnia assicurativa verso i terzi responsabili, a conservare le parti danneggiate e difettose per l’esame da parte del perito della compagnia di assicurazioni, a permettere ogni rilevazione dell’oggetto danneggiato, a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova sull’esistenza, il genere ed il valore delle cose assicurate, nonché sull’evento e sull’entità del danno.

ART. 10. PERDITA TOTALE DEI BENI.

In caso di perdita totale di tutti i beni oggetto del contratto, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto e l’Utilizzatore liberato dall’obbligo di restituzione dei beni. Gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distribuzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsivoglia ragione (es. sinistro, furto o altri eventi) sono sempre a carico dell’Utilizzatore, anche se non imputabili al medesimo. Al verificarsi della risoluzione, l’Utilizzatore si obbliga, a semplice richiesta del Concedente, a pagare:

a) i corrispettivi periodici scaduti e non pagati e tutto quant’altro specificatamente previsto dal presente contratto fino alla data dell’evento, maggiorati degli interessi di mora contrattuali delle singole scadenze fino alla data dell’effettivo pagamento;

b) un’indennità pari all’importo attualizzato, al tasso indicato all’art. 16, di tutti i corrispettivi a scadere e del prezzo di riscatto dei beni oggetto del contratto. In caso di ritardato pagamento dell’indennità da parte dell’Utilizzatore su di essa si applicheranno gli interessi di mora previsti dall’art. 5. Nei soli casi di incendio e furto di autoveicoli il pagamento dell’indennità sarà postergato per il tempo necessario alla liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione, ma comunque per un tempo non superiore a giorni … dall’evento, purché l’Utilizzatore procuri tempestivamente tutti i documenti necessari per una pronta liquidazione dell’indennizzo o al Concedente, qualora vi abbia provveduto quest’ultimo.

In mancanza, il Concedente cederà all’Utilizzatore ogni eventuale residuo diritto relativamente ai beni. L’Utilizzatore sarà dunque surrogato in tutti i diritti del Concedente nei confronti della Compagnia assicurativa o della Pubblica Amministrazione per l’incasso di quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo.

Laddove non risulti pagato tutto quanto sopra indicato:

a) il Concedente è espressamente autorizzato ad affidare ad un legale di propria fiducia, addebitando le conseguenti spese ed onorari all’Utilizzatore, l’incarico di trattare presso la compagnia assicurativa la liquidazione del danno ed agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazioni, con conseguente facoltà di concordare l’indennizzo, rilasciarne quietanza a sua firma ed incassarlo;

b) il Concedente comunicherà all’Utilizzatore l’ammontare dell’eventuale indennizzo concordato con la compagnia di assicurazione; ove questi lo ritenesse inadeguato, vi si potrà opporre versando al Concedente tutto quanto ad esso dovuto come sopra indicato ad estinzione del presente contratto, rimanendo pertanto libero di trattare direttamente l’indennizzo con la compagnia assicurativa; se entro … giorni da questa comunicazione l’Utilizzatore non avrà effettuato questo versamento, il Concedente è autorizzato ad incassare quanto da lui corrisposto con la compagnia di assicurazioni e a trattenerlo in conto a quanto dovuto al Concedente in virtù del presente contratto.

Se la perdita totale riguardasse soltanto alcuni dei beni oggetto di locazione finanziaria, le norme sopra indicate si applicheranno solo ai beni perduti ed il presente contratto continuerà ad avere regolare svolgimento prevedendo, a far data dall’evento dannoso, un corrispettivo periodico ed un prezzo di riscatto dei beni risotti proporzionalmente rispetto al valore dei beni superstiti.

ART. 11 LIMITI ALLA CEDIBILITA’ DEL CONTRATTO E DEI DIRITTI DA ESSO DERIVANTI DA PARTE DELL’UTILIZZATORE

11.1 L’Utilizzatore potrà cedere il contratto o i diritti che gli derivano dal medesimo ad imprese solamente in caso di cessione, affitto od usufrutto dell’azienda nella quale si trova inserito il bene, ovvero previo ottenimento di espresso consenso scritto da parte del Concedente.

11.2 L’Utilizzatore resterà comunque responsabile del contratto in solido con il Cessionario.

11.3 Nel caso in cui uno o più dei beni detto in contratto siano costituiti da veicoli, faranno carico esclusivamente all’Utilizzatore ed al Cessionario la cura e la responsabilità di tutti gli adempimenti relativi ad eventuali variazioni da apportarsi ai documenti di circolazione.

ART. 12 FACOLTÀ DI CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCEDENTE

12.1 Il Concedente ha facoltà, in qualsiasi tempo, di cedere il contratto a terzi, ovvero in tutto o in parte i diritti che derivano dal medesimo. L’Utilizzatore si obbligo sin da ora ad accettare la cessione, a partire dal momento stesso in cui la medesima gli venisse comunicata, a cura del Concedente, unitamente alle relative modalità di esecuzione.

12.2 Il Concedente potrà inoltre cedere a terzi o sottoporre a vincoli ed oneri i singoli beni oggetto del contratto, senza necessità di darne notizia all’Utilizzatore, purché ciò non comporti alcuna turbativa alla facoltà del medesimo di utilizzarlo e di esercitare le scelte di cui all’art. 11.

ART. 13 RESTITUZIONE DEL BENE – FACOLTÀ ALTERNATIVE DELL’UTILIZZATORE

13.1 L’Utilizzatore del bene alla scadenza del termine fissato nella Premessa sarà tenuto, a proprie cure e spese e sotto la propria responsabilità, a restituire il bene al Concedente, nel luogo, modi e termini che saranno da questo indicati e che gin ogni caso l’Utilizzatore avrà cura di richiedere.

13.2 Ciascun bene dovrà essere restituito completo di ogni relativo documento, ivi compresi, in originale, la dichiarazione di conformità UE ed il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana, di cui lo stesso debba essere munito, e con ogni accessorio e pertinenza, oltre all’evidenza del pagamento delle tasse di proprietà annuali e qualsivoglia ulteriore spesa, in regolare stato di conservazione e manutenzione, salvo la naturale obsolescenza dovuta all’uso.

13.3 Le parti si danno atto di aver stimato che il bene, in relazione alla sua natura, all’uso programmato ed alla durata del rapporto, avrà, alla data della scadenza del termine previsto nella Premessa, un valore pari a quello ivi fissato per l’esercizio dell’opzione di acquisto e l’Utilizzatore sarà tenuto a risarcire il Concedente per ogni eventuale deterioramento che ecceda quello previsto.

13.4 In alternativa a quanto sopra previsto, l’Utilizzatore, sempre che abbia assolto tutti gli obblighi contrattuali su di lui incombenti, avrà la facoltà, dandone preavviso di … giorni, di acquistare, nello stato di fatto in cui si troverà e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte del Concedente, il bene stesso per il prezzo di opzione previsto in Premessa. A pena di decadenza, l’Utilizzatore dovrà corrispondere tale prezzo entro la data di scadenza della locazione finanziaria. Le spese relative al trasferimento di proprietà saranno a carico dell’Utilizzatore.

13.5 All’atto di ricevimento della prova dell’avvenuto pagamento delle tasse di proprietà annuali e di qualsivoglia ulteriore spesa, il Concedente emetterà la fattura di vendita dei beni che costituirà il documento attestante l’avvenuto trasferimento di proprietà degli stessi; nel caso di più beni, il Concedente si riserva la facoltà di emettere la fattura di vendita, attestante il trasferimento di proprietà, al pagamento dell’opzione di acquisto dell’ultimo bene, emettendo in corrispondenza dei pagamenti precedenti fatture in acconto, oltre all’evidenza del pagamento delle tasse di proprietà annuali e qualsivoglia ulteriore spesa.

13.6 Qualora l’Utilizzatore abbia omesso di esercitare la facoltà di scelta sopra prevista nei termini indicati al precedente comma del presente articolo e sia altresì in ritardi nella restituzione del bene, l’Utilizzatore medesimo, ferma l’impregiudicatezza della facoltà del Concedente di procedere al ritiro forzoso del bene, dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, un indennizzo pari ad € … , ferma restando l’osservanza da parte sua di ogni altro obbligo posto a suo carico dal contratto.

13.7 In ogni caso tutti gli obblighi e le responsabilità assunti dall’Utilizzatore verranno a cessare solo dopo che il medesimo abbia provveduto alla restituzione o all’acquisto del bene ed abbia altresì corrisposto al Concedente tutte le somme a questo dovute per canoni, spese, tasse e per qualsiasi altro titolo previsto nel presente contratto.

ART. 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

14.1 Il Concedente avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto senza necessità di preventiva costituzione in mora, nei seguenti casi:

a) mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, o un importo equivalente per i leasing immobiliari oppure di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria .

a) mancata rispondenza alla realtà dei dati e delle notizie forniti dall’Utilizzatore, ovvero scoperta da parte del Concedente, successivamente alla stipulazione del contratto, di un giustificato motivo che legittimi, anche per uno soltanto dei beni dedotti in contratto, la risoluzione del contratto di acquisto concluso con il Fornitore;

b) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Utilizzatore ovvero sostanziale modifica della sua situazione economica o cessazione della sua attività, messa in liquidazione ecc., salvo che l’Utilizzatore non presti idonea garanzia entro il termine di … giorni dalla richiesta del Concedente;

c) inadempienza dell’Utilizzatore anche ad uno solo dei seguenti articoli: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 20.

14.2 In tutti i casi indicati la risoluzione opererà con gli effetti di cui all’art. 15, in forza di invio all’Utilizzatore di comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, impregiudicata la facoltà del Concedente di non intimare la risoluzione e di procedere all’esecuzione coattiva del contratto.

14.3 Sempre nei casi di cui sopra il Concedente avrà altresì la facoltà alternativa di far decadere l’Utilizzatore dal beneficio del termine, intimando al medesimo, a mezzo di lettera raccomandata e senza necessità di previa costituzione in mora, di provvedere all’immediato pagamento in un’unica soluzione sia di ogni importo già scaduto a suo carico per canoni insoluti, interessi di mora e per qualsiasi altro titolo, sia anche del valore attuale di tutto il residuo corrispettivo contrattualmente previsto a suo carico nella Premessa, fatti salvi gli effetti dell’indicizzazione, ove prevista.

14.4 A seguito del pagamento da parte dell’Utilizzatore di quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo, il medesimo Utilizzatore potrà proseguire nell’utilizzo del bene fino al termine previsto dal contratto ed esercitare poi l’opzione di acquisto del bene per l’importo all’uopo indicato nella Premessa.

ART. 15. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

15.1 Qualora al momento della risoluzione del contratto uno o più beni non fossero ancora stati consegnati dal rispettivo Fornitore all’Utilizzatore, questi sarà tenuto a sostituirsi al Concedente in tutti gli obblighi a questa derivanti dai relativi contratti di acquisto, con surroga nei corrispondenti diritti, versando al Concedente, al netto di quanto già pagato a titolo di canone anticipato, un importo pari agli esborsi che il Concedente stesso abbia sostenuto in previsione del loro acquisto, maggiorato degli interessi dal giorno dei singoli esborsi fino al giorno del pagamento, in misura pari al … %.

15.2 In seguito a quanto sopra, l’Utilizzatore sarà tenuto anche in prosieguo a manlevare o comunque rimborsare il Concedente per tutti gli ulteriori esborsi che questo abbia a sostenere, a favore dei relativi Fornitori o di altri terzi, in relazione all’avvenuta stipulazione dei contratti di acquisto dei beni di cui trattasi.

15.3 Per i beni che al momento della risoluzione del contratto risultino invece già consegnati, l’Utilizzatore dovrà immediatamente provvedere, sempre a proprie cure e spese, a restituire gli stessi al Concedente completi di ogni relativo documento, ivi compresi, in originale, la dichiarazione di conformità UE ed il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana, di cui gli stessi debbano essere muniti, e con ogni accessorio e pertinenza, nonché delle eventuali migliorie apportate, nel modo, luogo e termini che da questi saranno indicati. In mancanza il Concedente sarà autorizzato a recuperare o far recuperare a mezzo dei suoi incaricati tali beni, ovunque si trovino, ed a trasferirli a spese e sotto la responsabilità dell’Utilizzatore, che rinuncia sin da ora ad ogni opposizione e contraria eccezione.

15.4 L’Utilizzatore dovrà inoltre immediatamente corrispondere qualunque somma che risulti maturata a suo carico per canoni insoluti, interessi di mora, spese ecc., sino alla data di restituzione dei beni in questione. Tali somme, unitamente a quanto dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo e ad ogni altro importo già corrisposto a qualsiasi titolo dall’Utilizzatore, resteranno definitivamente acquisite al Concedente, a titolo anche di penale.

15.5 In aggiunta a quanto sopra, è riservata al Concedente la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il loro ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato sommando a tutti gli importi previsti dai precedenti commi del presente articolo, anche il valore attuale di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell’Utilizzatore e dell’importo fissato nella Premessa ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di acquisto dei beni, e detraendo quanto il Concedente abbia ricavato, al netto di spese e tasse, con la vendita o il riutilizzo di tali beni, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi.

15.6 Laddove, a seguito dell’imputazione di cui al precedente comma, residui un’eccedenza del ricavo netto conseguito dal Concedente rispetto alle somme a questo complessivamente dovute dall’Utilizzatore per canoni insoluti, interessi di mora, risarcimento del danno, rimborsi spese o per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto, tale eccedenza sarà restituita dal Concedente all’Utilizzatore.

15.7 Qualora, a seguito della collocazione sul mercato del bene il Concedente abbia ottenuto un importo inferiore rispetto a quello dovutogli dall’Utilizzatore, il Concedente potrà agire nei confronti dell’Utilizzatore per il credito residuo.

15.8 In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’Utilizzatore per l’ipotesi di cui al precedente art. 14, comma 1, il Concedente procederà alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal Concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all’Utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al Concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il Concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore.

ART. 16 CONTRATTI ASSISTITI DA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI O AMMESSI A GODERE DI PARTICOLARI FORME DI FINANZIAMENTO – NORME APPLICABILI

16.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano esclusivamente a quei contratti in relazione ai quali, in forza di specifica normativa e di apposita domanda dell’Utilizzatore, ove necessaria, sia stata richiesta l’ammissione a godere di agevolazioni erogate da Enti, sia pubblici che privati, ovvero da Organismi Comunitari, sulla base delle leggi vigenti, nonché dei rispettivi regolamenti attuativi e delle eventuali convenzioni stipulate dal Concedente.

16.2 L’Utilizzatore dà atto che la validità ed efficacia del presente contratto non è in alcun modo subordinata alla richiesta o all’ottenimento di eventuali contributi agevolativi. L’Utilizzatore riconosce espressamente che il mancato ottenimento, ovvero la ritardata erogazione, la decadenza o la revoca del o dei contributi non potranno legittimare alcuna interruzione o sospensione da parte sua nel pagamento dei canoni periodici alle scadenze contrattualmente stabilite, né costituire motivo di recesso dal contratto.

16.3 Qualora la richiesta di contributo debba essere presentata per il tramite del Concedente, l’Utilizzatore si impegna a fornire allo stesso, nel rispetto dei termini imposti dall’Ente erogatore, tutta la documentazione necessaria per la corretta istruzione della pratica, garantendone la veridicità e completezza e manlevando il Concedente da ogni responsabilità, salvo il caso di sua comprovata e grave negligenza, concernente la predisposizione e l’inoltro della domanda in merito al cui accoglimento l’Utilizzatore dichiara di assumersi ogni rischio.

16.4 L’Utilizzatore si impegna inoltre:

a) ad accertare e comunicare al Concedente quale tipo di contributo possa essere richiesto per il presente contratto, nonché a rispettare le specifiche norme che gli dichiara di ben conoscere, che regolino la concessione, la revoca, la sospensione e la decadenza del contributo;

b) a sottoscrivere, ove richiesto dal Concedente, una specifica appendice integrativa relativa al contributo, fermo restando che le previsioni tutte contenute nel presente articolo rimarranno pienamente valide od efficaci ove non espressamente derogate;

c) ad applicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, l. n. 300/1970, nei confronti del personale da lui dipendente, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona di appartenenza;

d) a comunicare tempestivamente al Concedente ogni variazione nella proprietà dell’azienda, la cessazione dell’attività di impresa ovvero lo spostamento della sede legale o produttiva della medesima, nonché ogni altro fatto in genere rilevante sull’andamento dell’azienda che possa comportare un eventuale riesame dell’agevolazione concessa;

e) a garantire che il veicolo richiesto in locazione finanziaria è di nuova fabbricazione e che non sarà da lui alienato o distolto dalla sua destinazione per l’intera durata del contratto;

f) a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dell’ambiente.

16.5 Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano anche qualora il presente contratto fruisca di finanziamenti richiesti dal Concedente e messi a disposizione dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI), destinati a coprire un massimo del 50% del valore dei beni oggetto del contratto. In tal caso l’Utilizzatore prende atto che il Concedente provvederà a dargliene comunicazione, che i canoni di cui alla Premessa tengono conto della provvista della BEI utilizzata dal Concedente per far fronte al contratto, nonché si impegna a consentire che la BEU ed il Concedente effettuino, o facciano effettuare dalle persone da esse designate, ispezioni in merito all’utilizzo dei beni, agevolandone il compito.

ART. 17. SPESE E TASSE – SERVIZI ACCESSORI

17.1 Spese, tasse e imposte afferenti al contratto, nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro alla sua conclusione, esecuzione o risoluzione, nonché alla proprietà ed all’impiego del veicolo, ivi compresa la tassa di proprietà dei veicoli e ogni altra tassa diretta ed indiretta, presente o futura, ripetitiva od “una tantum”, sono a carico esclusivo dell’Utilizzatore anche se anticipate di fatto dal Concedente.

17.2 Qualora le imposte, tasse ed oneri di cui al precedente comma gravassero a carico dal Concedente con vincolo di indeducibilità, l’Utilizzatore se ne accolla il pagamento gravato dagli ulteriori oneri derivanti dal vincolo di indeducibilità.

17.3 È a totale carico dell’Utilizzatore anche l’obbligo di provvedere alla conservazione dei relativi documenti, così come all’adempimento di qualsiasi altra incombenza od onere previsto dalla legge (quali ad esempio revisione, licenza/autorizzazione di trasporto, diritti vari, ecc.).

17.4 Fermo restando quanto contrattualmente previsto al comma 1 del presente articolo, è in diritto del Concedente richiedere e l’Utilizzatore è tenuto a corrispondere a semplice richiesta di quest’ultimo, gli importi relativa I.V.A., oltre al rimborso di ogni altro onere direttamente sostenuto da quest’ultima, per le prestazioni indicate nella tabella “IMPORTI MASSIMI APPLICABILI” di seguito indicata:

– … ;

– … ;

– … ;

17.5 Per la prestazione di servizi di natura non finanziaria relativi all’attività di amministrazione e gestione dei beni oggetto del contratto cui sarà tenuto il Concedente, nella sua veste di proprietà dei medesimi, sarà facoltà del Concedente stesso, fermo restando l’accollo di ogni rischio e responsabilità in capo all’Utilizzatore secondo le previsioni del presente contratto, di addebitare al nominato all’Utilizzatore una commissione forfettaria omnicomprensiva su base annua, calcolata percentualmente sul prezzo di acquisto dei beni come indicato nella Premessa di questo contratto.

Pertanto l’Utilizzatore, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, si impegna a corrispondere, a semplice richiesta del Concedente, la suddetta commissione, il cui ammontare sarà pari al … % del prezzo d’acquisto del bene/veicolo e che si renderà dovuta, nella misura fissa sopra indicata, all’inizio di ogni anno di durata del contratto.

17.6 In caso di esercizio da parte dell’Utilizzatore della facoltà d’acquisto del bene/veicolo, graverà a carico dell’Utilizzatore medesimo anche ogni altro adempimento inerente il trasferimento della proprietà del bene/veicolo, da perfezionarsi secondo le modalità che il Concedente intenderà adottare, anche a mezzo di uno studio di consulenza.

17.7 Ai fini dell’imposta di registro le parti dichiarano ai sensi del d.P.R. n. 131/1986 che il presente contratto è sottoposto al regime dell’I.V.A.

ART. 18 MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI

18.1 Il Concedente si riserva la facoltà di modificare a proprio insindacabile giudizio il corrispettivo inizialmente pattuito, nonché le spese e le condizioni contrattualmente previste.

18.2 Ove il Concedente si avvalga di questa facoltà, ha l’obbligo di darne espressa comunicazione all’Utilizzatore nei termini e secondo le modalità dell’art. 118 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e la modifica si intenderà approvata qualora l’Utilizzatore non receda dal contratto entro 60 giorni dal suo ricevimento;

18.3 Qualora invece l’Utilizzatore, entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, eserciti il diritto di recesso senza penalità dal contratto, dovrà corrispondere al Concedente una somma pari ad ogni importo eventualmente già scaduto per canoni insoluti, interessi di mora e per qualsiasi altro titolo e:

a) se intende esercitare l’opzione di acquisto sul bene, versare al Concedente un importo pari al valore attuale, calcolato al tasso utilizzato all’ultimo tasso utilizzato, di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto, ivi compreso l’importo previsto per l’esercizio del diritto di opzione;

b) se non intende esercitare il diritto di opzione, restituire il bene al Concedente nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 13;

18.4 Nell’ipotesi di cui al precedente comma 3), lettera a), a seguito dell’avvenuto pagamento da parte dell’Utilizzatore a favore del Concedente di ogni importo come sopra dovuto, il Concedente provvederà a sua volta a trasferire all’Utilizzatore la proprietà del bene oggetto del presente contratto.

ART. 19 OPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO AI SUCCESSORI E AVENTI CAUSA

19 Il contratto obbliga le parti e, in via solidale ed indivisibile, anche i loro successori ed aventi causa a titolo generale e particolare .

CLAUSOLA ALTERNATIVA:

Ove l’Utilizzatore sia una società, in caso di modifiche della propria forma sociale, dovrà darne prontamente notizia al Concedente a mezzo di lettera raccomandata. Tale notizia, peraltro, anche se comunicata preventivamente, non comporterà in alcun caso la liberazione degli eventuali soci a responsabilità illimitata.

ART. 20 ADEMPIMENTI INTEGRATIVI – ELEZIONE DI DOMICILIO

20.1 Le clausole del presente contratto possono essere modificate o derogate soltanto per espresso atto scritto, con esclusione di qualsivoglia possibilità di presunzione di deroga tacita o verbale.

20.2 Le parti si impegnano peraltro ad addivenire agli atti aggiuntivi ed integrativi del contratto che si rendessero necessari ed opportuni per il buon fine dell’operazione.

20.3 L’Utilizzatore si obbliga altresì per tutta la durata del contratto:

a) a rendere edotto il Concedente di ogni variazione nella proprietà dell’azienda, di qualsivoglia progetto di modificazione, fusione, trasformazione, concentrazione o cessazione della propria attività;

b) a fornire, ove richiesto, al Concedente ed a qualsiasi altro Ente interessato, la documentazione richiesta dalla vigente normativa per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;

20.4 L’Utilizzatore elegge domicilio – ad ogni effetto – presso la sede indicata in contratto. Eventuali variazioni del domicilio dell’Utilizzatore non avranno effetti nei confronti del Concedente e non potranno comunque esserle opposte fino a che non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che possa sorgere in dipendenza diretta ed indiretta del contratto, ove l’azione sia promossa dal Concedente o dall’Utilizzatore, è competente il Foro stabilito dalla legge.

CLAUSOLA ALTERNATIVA

Per ogni controversia che possa sorgere in dipendenza diretta ed indiretta del contratto, ove l’azione sia promossa dal Concedente o dall’Utilizzatore, è competente il Foro di … , con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di causa.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile in materia di locazione (artt. 1571-1606) e quelle di cui all’art. 1, commi 136-140 della l. n. 124/2017 (c.d. “legge concorrenza”).

Luogo e data….

Il Concedente …

L’Utilizzatore…