Periodicamente, durante l’anno e a scadenze prestabilite, i soggetti passivi d’imposta sono tenuti ad effettuare liquidazioni e versamenti IVA.
La liquidazione periodica dell’IVA è l’operazione con cui viene determinato, per il periodo di riferimento, l’ammontare dell’imposta da versare o di quella a credito.
L’importo, da versare o a credito, si determina come differenza tra
l’IVA debito esigibile nel periodo (mese o trimestre precedente, risultante delle annotazioni effettuate o da effettuare nel registro delle fatture emesse (o anche, se consentito, nel libro giornale) oppure dai corrispettivi giornalieri così come risultati dall’apposito registro.
l’IVA a credito detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro delle fatture di acquisto (o anche, se consentito, nel libro giornale), sulla base dei documenti di acquisto di cui si è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso periodo.
La periodicità della liquidazione e dell’eventuale versamento è
mensile, per le imprese in regime IVA ordinario
trimestrale, per le imprese in regime IVA semplificato.
Sono ammessi al regime IVA semplificato i contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato i ricavi di 400.000 euro se imprese di servizi e di 700.000 euro se aventi per oggetto altre attività. Tali contribuenti hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento IVA trimestrale.