L’assegno bancario è sempre pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro 8 giorni in caso di assegno su piazza ovvero pagabile nello stesso comune; 15 giorni in caso di assegno fuori piazza ovvero pagabile in un comune diverso; 20 giorni se l’assegno è pagabile in un Paese dello stesso continente; 60 giorni se l’assegno è pagabile in un Paese di altro continente.
Dall’approfondimento svolto emerge che l’emissione di un assegno senza provvista attualmente integra la commissione di un illecito amministrativo.
Le predette scadenze sono utili a delimitare in favore del traente il periodo in cui la provvista medesima deve rimanere necessariamente integra.
In ogni caso, si osserva altresì, che la scadenza dei succitati termini non impedisce la presentazione dell’assegno al pagamento.
Il Regio Decreto 1736/33, all’art. 35 (legge assegno) attribuisce a colui che ha emesso l’assegno di disporre la revoca dell’ordine di pagamento, dopo la scadenza del termine di presentazione.
Il traente può revocare l’ordine di pagamento manifestandolo in forma scritta alla banca in modo che non sia contestabile.
Nel caso il trattario rifiuti il pagamento per avvenuta revoca dall’ordine di pagamento il portatore può sempre e comunque esercitare l’azione di regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati per ottenere il pagamento dell’assegno.
L’azione di regresso deve essere esercitata nel termine prescrizionale di sei mesi che decorrono dalla data di presentazione all’incasso.
Il predetto termine utile di sei mesi è interrotta da ogni attività diretta ad ottenere il pagamento a prescindere dalla circostanza dell’avvenuto protesto o meno.