Durata e Decorrenza del Contratto Luce e Gas

Cosa succede una volta decorso il contratto sottoscritto con il nostro fornitore di luce e gas? Ci verrà applicato lo stesso prezzo della luce e del gas oppure ci verrà proposto un prezzo più alto? Di regola, una volta scaduto, il contratto verrà tacitamente prorogato dal fornitore salva disdetta del cliente o dello stesso fornitore. E in questo caso il fornitore avrà la facoltà di variare il prezzo della luce e gas proposti inizialmente, salvo sempre disdetta da parte del cliente. Ma guardiamo nel dettaglio come si comportano i più importanti fornitori di luce e gas presenti nel mercato energetico italiano: Edison Energia, Enel Energia ed Eni.

Edison Energia nelle condizioni generali del contratto scrive:
Art. 3 DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE
3.1 Il CONTRATTO ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salva disdetta inviata da una delle PARTI all’altra mediante raccomanda a/r e con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata. (…)
3.2 EDISON ENERGIA avrà, inoltre, la facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di energia elettrica per l’anno successivo comunicandole al CLIENTE entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza del CONTRATTO, mediante comunicazione scritta. Qualora il CLIENTE non dia disdetta nei termini e con le modalità previste al punto 3.1, il presente CONTRATTO si intenderà tacitamente rinnovato alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione che, in deroga a quanto previsto al successivo art. 14, si intenderanno inserite automaticamente nel presente CONTRATTO.

Enel Energia nelle Condizioni generali di fornitura scrive:
ART. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI.
3.2 Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, con nota in fattura, l’eventuale aggiornamento delle stesse; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle precedenti condizioni economiche. In mancanza di detta comunicazione, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finchè il Fornitore non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al Cliente indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente .
In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche. In caso di recesso comunicato direttamente dal cliente e non per il tramite del nuovo fornitore scelto dal cliente stesso – e comunque nei casi in cui l’attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore non avvenga in tempi compatibili con l’efficacia del recesso – per quanto riguarda la fornitura di gas, Enel Energia applicherà le condizioni economiche stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas; per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, Enel Energia farà quanto di sua competenza perché l’esercente attivi il servizio di maggior tutela.
La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, esclusivamente al seguente indirizzo:
– Casella Postale 8080 – 85100 Potenza
La comunicazione di recesso potrà in alternativa essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
[email protected]
Per l’operazione è possibile utilizzare questo fac simile disdetta Enel.

Eni scrive nelle Condizioni Economiche di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica:
Modalità di rinnovo dei corrispettivi
Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni comunicherà in forma scritta al Cliente i nuovi valori dei corrispettivi e il relativo periodo di validità, nel corso del quale essi saranno invariabili. In assenza di tale comunicazione, il valore vigente dei corrispettivi s’intenderà prorogato di sei mesi in sei mesi (nel corso dei quali rimarranno invariabili) fino a nuova comunicazione da parte di Eni, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. E’ fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 10 delle CGC.

Perciò una volta decorso il contratto di luce e gas, se non siete d’accordo con il nuovo prezzo di luce e gas proposto dal vostro fornitore ricordatevi di reagire altrimenti dovrete pagare la luce e il gas in base ai corrispettivi imposti dal fornitore.