Il ricorso avverso una sanzione amministrativa consta di una parte rigida e una parte flessibile che è dato dai motivi di opposizione che variano a seconda del tipo di vizio presenta il verbale contestato nell’immediato o notificato.
I VIZI DEL VERBALE
Il verbale è NULLO :
– se manca sul modulo notificato l’attestazione che lo stesso è conforme al depositato in originale nonché la certificazione di autentica del capo dell’ufficio;
– se redatto a mano, e consegnato o direttamente o notificato, manca della sottoscrizione dell’organo accertatore;
– se redatto elettronicamente manca l’autentica della firma elettronica;
– se manca l’intestazione dell’ufficio o comando di provenienza;
– se sottoscritto da una gente diverso da quello presente al momento della constatazione dell’infrazione e non è specificato che l’agente accertatore fa parte dello stesso ufficio dell’agente che ha sottoscritto il verbale; inoltre in questo caso deve essere specificato il motivo per cui non è stato sottoscritto dell’agente accertatore diversamente si rientra nell’inesatta o incompleta verbalizzazione che assume rilievo ai fini dell’attendibilità delle affermazioni ivi contenute;
– se manca l’indicazione della norma violata e del fatto sanzionato;
– se manca il luogo della commessa infrazione e non vi sono informazioni necessarie ad individuarla esattamente;
– manca l’indicazione delle informazione obbligatorie riguardo all’autorità alla quale proporre l’opposizione e i termini per proporla
– manca l’ora esatta della sommessa violazione ( ciò vale per alcuni tipo di violazione es. sosta a pagamento) o è indicata doppia ora o data;
– mancano le informazione per provvedere al pagamento ridotto;
– nel caso di contestazione immediata mancano le dichiarazioni dell’interessato;
– manca l’indicazione della somma da pagare;
– qualora non è possibile la contestazione immediata nel verbale notificato deve essere indicata la motivazione dell’impossibilità (non è sufficiente: impossibilità di raggiungere il veicolo oppure impossibile fermare il veicolo per ragioni di traffico);
– non è leggibile, non chiaro , confuso e impedisce di individuare gli elementi essenziali;
VIZI DI NOTIFICA
Qualora il verbale non venga consegnato immediatamente deve essere successivamente notificato.
La notifica è il mezzo attraverso il quale si porta a conoscenza della parte sanzionata la contravvenzione contestata.
Le notifiche possono essere fatte tramite servizio postale o attraverso gli ufficiali giudiziari.
La notifica è nulla:
– se il verbale di contestazione immediata non è stato consegnato al destinatario;
– se il verbale di contestazione immediata non reca l’indicazione dell’avvenuta consegna a chi ha commessa l’infrazione;
– se l’infrazione è contestata immediata è fatta dall’ausiliario al traffico che non è organo abilitato;
– se nella relata di notifica non è specificata la qualifica del notificatore;
– se manca l’indicazione del destinatario nella relazione di notifica;
– se manca l’indicazione della data di consegna del verbale;
– se la notifica è avvenuta prima delle 7,00 o dopo le 21,00, la domenica o durante una festività;
– se la notifica è avvenuta dopo la scadenza del termine di decadenza della sanzione che è pari a 90 gg dalla data di infrazione;
– se la notifica avviene dopo la morte del sanzionato;
– se la notifica del verbale avviene dopo il pagamento della sanzione;
Alcune violazioni delle procedure della notifica non comportano una nullità del verbale ma solo un‘irregolarità che viene sanata se l’interessato è venuto, lo stesso, a conoscenza della contestazione;
NULLITA’ DERIVANTE DALLA QUALIFICA DEGLI ORGANI ACCERTATORI
– la non idonea qualifica dell’agente comporta nullità del verbale;
– il verbale redatto da un agente fuori dalla sua zona di competenza lo rende nullo (es. il vigile urbano che redige un verbale fuori dal comune presso cui presta servizio);
– se la sanzione è accertata da agente del traffico che operava senza segni di riconoscimento validi, salvo i casi di esigenze di servizio;
GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO
I verbali sono nulli se:
– sono redatti da ausiliari fuori dalla loro zona di competenza sia che non indicano espressamente la loro zona di competenza;
– la sanzione elevata dall’ausiliario non riguarda un divieto di sosta a pagamento. Gli ausiliari possono accertare solo violazioni commesse dai veicoli parcheggiati in sosta nelle strisce blu;
– mancata indicazione dell’ausiliario della ditta da cui dipende.
Si tratta di informazioni importanti da conoscere.